Regione Piemonte Piano Sanitario della Regione Piemonte per il triennio 97-99
 

Il ruolo della programmazione regionale

Le innovazioni previste dal Decreto Leg.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni possono essere raggruppate in 4 diversi ambiti:

  • la responsabilizzazione finanziaria delle Regioni;
  • l’introduzione nel Servizio Sanitario di elementi di mercato, rappresentati dal sistema aziendale pubblico-privato e da quello della tariffazione;
  • la netta distinzione tra enti committenti di servizi e di prestazioni (le Aziende Sanitarie Locali) ed enti produttori-erogatori di servizi e di prestazioni (le Aziende Sanitarie Ospedaliere, le strutture operative dell’ASL, le strutture private accreditate);
  • la libera scelta da parte del cittadino del luogo di cura e le conseguenti modifiche delle relazioni tra Servizio Sanitario e fruitori delle prestazioni.

Nell’assetto così prefigurato da parte delle norme nazionali, il compito della programmazione regionale è quello di progettare e rendere operativi meccanismi di funzionamento del sistema tendenti ad assicurare i livelli assistenziali previsti e contemporaneamente in grado di controllare i rischi di una mercificazione della salute pubblica e di contrastare gli eventuali squilibri del rapporto prestazioni-costi che le nuove regole possono determinare.

Fino ad ora la programmazione sanitaria regionale si è concentrata sulla ricerca di una ottimizzazione dei servizi anche attraverso la precisa individuazione di procedure e di schemi operativi a volte troppo rigidi; oggi il ruolo della programmazione regionale deve assumere le caratteristiche di strumento garante delle compatibilità tra livelli di spesa ammissibili e prestazioni erogate, con una particolare attenzione al rapporto qualità-prezzo. Conseguentemente, ai fini della programmazione sanitaria, assumono particolare rilievo i seguenti fattori:

  • la stretta dipendenza tra programmazione generale e programmazione sanitaria;
  • la definizione di regole chiare e di requisiti minimi in base ai quali i soggetti del sistema devono operare;
  • il controllo dell’evoluzione del sistema in modo da poterlo adeguare tempestivamente rispetto agli obiettivi fissati;
  • il coinvolgimento del cittadino nei confronti della verifica delle prestazioni e dei servizi erogati, in base a quanto previsto dall’art. 14 del D. L.vo 502/92.

I profondi cambiamenti introdotti dalla normativa nazionale nel Servizio Sanitario Regionale e le scelte già operate in sede di attuazione regionale, determinano una situazione del tutto nuova rispetto alla gestione dei servizi socio-assistenziali. Di fronte a questo scenario occorre ristrutturare i rapporti tra Sanità ed Assistenza, chiarendo in maniera inequivocabile che le funzioni socio-assistenziali sono di prevalente competenza dei Comuni e delle Provincie. Di conseguenza sono previsti un più ampio ruolo delle Provincie nella programmazione regionale, una precisazione delle competenze gestionali dei Comuni, un rapporto complessivamente innovato tra Regione ed Enti Locali nelle scelte programmatiche. Queste considerazioni costituiscono il riferimento rispetto alla scelta di attuare la programmazione sanitaria separatamente rispetto a quella socio-assistenziale, pur nell’ambito di uno sviluppo operativo sostanzialmente unitario che si concretizza nell’allegato C per tutte quelle attività sanitarie a rilievo socio-assistenziale che di fatto, in particolare a livello distrettuale, vengono gestite in maniera integrata.

Parallelamente si sviluppa la legge di Piano Socio-Assistenziale per le attività di esclusiva competenza.

PresentazioneTesto della legge regionaleALLEGATO A Gli strumentiALLEGATO B Aree di intervento sanitarioALLEGATO C Aree di intervento sanitario a rilievo socio-assistenzialeSchemi e tabellePag. seguente

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