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L'unità
operativa autonoma di Medicina Legale effettua:
- le attività medico-legali
- la medicina dello sport
Sono individuabili attività medico legali che
possono essere eseguite nelle sedi decentrate dei
distretti e corrispondono ad attività
monocratiche ed altre di carattere collegiale che
hanno una valenza sovradistrettuale ( di
Azienda).
ATTIVITA' MEDICO LEGALI MONOCRATICHE :
- idoneità alla guida di veicoli a motore;
- idoneità alla conduzione di natanti;
- esenzione per motivi di salute dall'uso delle
cinture di sicurezza;
- certificazioni di sana e robusta costituzione
fisica;
- certificazioni per esonero servizio militare;
- certificazioni per idoneità alla adozione;
- certificazioni di buona salute per cessione di
1/5 dello stipendio;
- certificazioni di gravidanza a termine;
- certificazioni per concessione di astensione
lavorativa per maternità anticipata:
- certificazioni di idoneità specifica al
lavoro;
- certificazioni di idoneità generica al lavoro;
- certificazioni per gravi deficit deambulatori
ai fini di rilascio contrassegno sosta per
invalidi;
- certificazioni inabilità temporanea o
definitiva per ambulanti;
- certificazioni inabilità temporanea o
definitiva per conducenti auto pubbliche;
- certificazioni ex lege 1204/71;
- certificazioni ex lege 300/70 art. 5 comma II;
- certificazioni ex lege 638/83 art. 5;
- certificazioni ex art. 32 D.P.R. 686/57;
- tenuta casellario sanitario per gli esercenti
professioni o arti sanitarie ai sensi del
T.U.L.S. 1265/34;
ATTIVITA' MEDICO LEGALI COLLEGIALI :
- declatorie per invalidità civile (sordomuti,
ipovedenti, ciechi assoluti);
- certificazioni ex lege 104/92;
- certificazioni ex D.P.R. del 24/04/1994,
(insegnanti d'appoggio);
- valutazioni sulla idoneità alla mansione
specifica;
- dispensa dal servizio per motivi di salute ed
incollocabilità ad ogni proficuo lavoro;
-valutazioni sui ricorsi ai giudizi di
inidoneità espressi in sede monocratica sull'uso
delle armi da fuoco.
Attività medico-legali
Le funzioni e le attività medico legali (
previste dalla Legge 23.2.1978 n. 833, dalla L.R.
29.12.1981 n. 53 e dalla L.R. 26.10.1982 n. 30)
sono esercitate dall' Unità Operativa Autonoma
di Medicina Legale dell'Azienda, ubicata
preferibilmente nel distretto principale o dove
l'Azienda ha la sede legale.
In considerazione delle esigenze della
popolazione locale, della conformazione del
territorio e della dotazione organica di
personale, non disgiunto da un criterio di
razionalizzazione delle risorse, il Responsabile
dell'U.O.A. può organizzare l'erogazione dei
servizi nei singoli Distretti, sentito anche il
Responsabile del Distretto.
Le funzioni e le attività medico-legali possono
essere esercitate a livello di ASL e/o a livello
distrettuale, tenuto conto delle esigenze della
popolazione locale, delle specifiche
caratteristiche del territorio di competenza e
della dotazione organica di personale.
OBIETTIVI
- Sviluppo della medicina legale, accelerando i
tempi di risposta, periferizzando le procedure
accertative e migliorando l'uso delle
informazioni ai fini anche della impostazione di
piani di prevenzione e riabilitazione;
- Sviluppo ed organizzazione della medicina
necroscopica, anche mediante una propria
attività necrosettoria, per un corretto
rilevamento delle cause di morte in ottemperanza
al vigente regolamento di Polizia Mortuaria (DPR
285 del 10/9/90);
- Sviluppo come momento qualificante
dell'attività da parte dell'Unità Operativa
Autonoma di Medicina Legale dell'attività di
consulenza tecnica a favore dell'Autorità
Giudiziaria e degli Organi di Polizia
Giudiziaria.
La reperibilità in materia medico legale per
l'Autorità Giudiziaria deve essere garantita
dalle ASL preferibilmente in modo diretto o, nei
casi di carenza degli organici, attraverso
convenzioni.
- Organizzazione della consulenza medico-legale
anche in ambito di responsabilità professionale
da parte delle ASL a supporto della medicina
clinica attraverso la stipula di convenzioni per
le Aziende Ospedaliere prive del Servizio di
Medicina Legale.
- Individuazione delle funzioni, compiti e
attività in materia di polizia mortuaria da
attribuire ai Servizi di Medicina Legale e Igiene
e Sanità Pubblica delle ASL, già attribuite dal
DPR 285/90 al Coordinatore Sanitario della USL.
Le attività sovrazonali connesse alle
Commissioni per le patenti speciali, collegio
medico (ex art. 20 Legge 2.4.1968, n. 482)
vengono svolte a livello provinciale.
La attività delle Commissioni per i ciechi
civili e per l'accertamento del sordomutismo
vengono esercitate a livello provinciale.
Le U.O.A. devono esplicare, sul territorio
dell'Azienda, funzioni di vigilanza sulle
professioni, professioni ausiliarie ed arti
sanitarie in genere, per prevenire e contrastare
i casi di abusivismo, per la tutela della salute
pubblica e per il rispetto delle regole
deontologiche delle varie attività. Quest'ultima
attività dovrà essere sviluppata di concerto
con gli Ordini ed i Collegi Professionali. Il
personale, indicato dal responsabile dell'U.O.A.,
opererà inoltre all'interno delle specifiche
Commissioni di vigilanza (deliberate dalle
Aziende) per i compiti previsti ai sensi delle
L.R. 5 e 55 del 1987 e degli artt. 193 e 194 del
T.U.L.S.-R.D. n. 1265/1934.
Tutela sanitaria dell'attività sportiva
OBIETTIVI
- Miglioramento dello stato di salute e
dell'efficienza fisica della popolazione mediante
la diffusione di attività motorie organizzate;
- promozione dell'educazione sanitaria sportiva
della popolazione, comprensiva dell'impiego
dell'attività motoria controllata nelle azioni
preventivo-terapeutiche contro il diabete, le
malattie cardiovascolari, le sindromi depressive,
e nella assistenza all'infanzia, ai soggetti
nell'età evolutiva, ai soggetti senescenti, ai
soggetti portatori di handicap, e nel trattamento
collaterale dei tossicodipendenti;
- sviluppo degli accertamenti per l'idoneità
alla pratica sportiva a favore degli sportivi
"agonisti".
Il controllo sanitario per gli atleti che
svolgono o intendono svolgere attività sportiva
"non agonistica" ex D.M. 28/2/83,
presenta frequenza annuale o per la categoria
"agonistica", ex D.M. 18/2/82 frequenza
annuale o biennale a seconda delle discipline
sportive.
I controlli per la categoria "non
agonisti" debbono venire eseguiti dal medico
e/o dal pediatra di base, che richiede, nel caso
di dubbio clinico, qualsiasi esame supplementare.
I controlli per la categoria "agonisti"
debbono venire eseguiti di norma dalla ASL. Nei
casi di impossibilità ricorrendo a supporti
esterni sia di natura pubblica che privata,
secondo quanto previsto dall'art. 17, legge
regionale 22/85, modificata con legge regionale
33/87.
L'attività accertativa e certificativa
finalizzata alla pratica sportiva agonistica
viene effettuata secondo moduli organizzativi
costituiti:
1 - dai servizi pubblici di medicina sportiva
2 - dai centri privati autorizzati
3 - dai singoli specialisti in medicina dello
sport autorizzati a svolgere l'attività
certificatoria in quanto operanti in locali
adeguati.
Le tariffe pubbliche per il rilascio della
certificazione sono quelle stabilite dalla
Regione nel rispetto della vigente normativa in
materia.
La Regione nel caso di strutture pubbliche e
private definisce ed applica i criteri di
accreditamento, in osservanza alle prescrizioni
della legislazione di riordino del sistema
sanitario; nel caso di singoli medici identifica,
tramite specifici elenchi aperti, gli specialisti
titolari della funzione.
Il rilascio della certificazione di idoneità
alla pratica sportiva agonistica è demandato
alle figure professionali individuate all'art. 9
- 1° comma della L.R. 22/85 modificata dalla
L.R. 33/87 operanti all'interno di studi medici,
ambulatori, centri, in possesso di precisi
requisiti di organizzazione, strutture ed
attrezzatura in rapporto alla tipologia delle
visite che intendono effettuare in base ai
protocolli previsti dai DD.MM. 18/2/82 e 28/2/83.
Viene istituito il certificato regionale
utilizzabile esclusivamente ed obbligatoriamente
dai soggetti legittimati all'accertamento e al
rilascio della certificazione di idoneità e non
alla pratica sportiva agonistica dilettantistica.
Le certificazioni difformi dal modello
predisposto dalla Regione non sono ritenute
valide.
Viene istituita un'anagrafe degli specialisti
legittimati al rilascio di certificazioni di
idoneità alla pratica sportiva agonistica,
assegnando ad ognuno un codice identificativo
regionale.
Viene istituito presso la Regione un Comitato di
controllo per la medicina dello sport composto
da:
a) due rappresentanti della Regione (un
funzionario ed un esperto scelto tra gli
operatori dei servizi pubblici di medicina dello
sport;
b) un rappresentante designato dall'Ordine dei
Medici del capoluogo regionale;
c) un rappresentante designato, su base
regionale, dalla F.M.S.I.;
d) un rappresentante designato, su base
regionale, dal C.O.N.I..
Tale Comitato, in aderenza alle direttive
regionali, ha compiti di controllo e di vigilanza
sulle attività svolte dalle strutture e/o dagli
specialisti titolari della funzione, in materia
di rilascio della certificazione di idoneità
alla pratica sportiva agonistica.
Fra i compiti di vigilanza e di controllo della
componente medica del Comitato, va incluso anche
il controllo della qualità dell'attività dei
medici specialisti in medicina dello sport, da
realizzarsi in termini di prestazioni
effettuabili e prestazioni realmente effettuate
nell'orario di attività.
Viene istituita la Banca dati regionale per la
raccolta di tutti i dati anagrafici e sanitari di
tutti gli atleti residenti nella Regione che
praticano attività sportiva agonistica.
Viene istituito il libretto sanitario sportivo
dell'atleta rilasciato e compilato dall'ASL di
residenza.
Sullo stesso libretto il medico certificante
l'idoneità e non alla pratica sportiva
agonistica dovrà annotare:
a) la data della visita medica
b) l'esito finale della visita
c) lo sport praticato
d) il periodo di validità
e) la società sportiva di appartenenza
Nessuna visita può essere effettuata se non
previa esibizione del libretto sanitario.
Il libretto è ritirato da parte dello
specialista che effettua la visita di idoneità
alla pratica sportiva agonistica e restituito
all'atleta al termine della medesima, completato
dai dati previsti.
Il libretto sanitario sportivo, stampato su
modello standard predisposto dalla Regione è
strettamente personale.
Alla stampa del libretto sanitario sportivo
provvede la Regione che si avvale per la
distribuzione dell'ASL di residenza dell'atleta.
L'Istituto di Medicina dello Sport di Torino
F.M.S.I. è individuato Centro di riferimento
regionale per la medicina dello Sport in quanto,
oltre alle indagini indicate dal D.M. 18/2/82, è
in grado, per livello scientifico, esperienza,
organizzazione, strumentario, personale
specializzato, di affrontare adeguatamente:
- l'inquadramento di casi che comportano
incertezze diagnostiche-valutative;
- la valutazione dell'idoneità di soggetti
praticanti attività sportive a rischio elevato;
- l'esecuzione di tutti gli esami specialistici
che possono venir richiesti, sia dai medici di
medicina generale sia delle istituzioni
incaricate degli accertamenti preventivi e
periodici di legge.
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