Regione Piemonte

Piano Sanitario della Regione Piemonte per il triennio 97-99
 
L'unità operativa autonoma di Medicina Legale effettua:
- le attività medico-legali
- la medicina dello sport

Sono individuabili attività medico legali che possono essere eseguite nelle sedi decentrate dei distretti e corrispondono ad attività monocratiche ed altre di carattere collegiale che hanno una valenza sovradistrettuale ( di Azienda).

ATTIVITA' MEDICO LEGALI MONOCRATICHE :

- idoneità alla guida di veicoli a motore;
- idoneità alla conduzione di natanti;
- esenzione per motivi di salute dall'uso delle cinture di sicurezza;
- certificazioni di sana e robusta costituzione fisica;
- certificazioni per esonero servizio militare;
- certificazioni per idoneità alla adozione;
- certificazioni di buona salute per cessione di 1/5 dello stipendio;
- certificazioni di gravidanza a termine;
- certificazioni per concessione di astensione lavorativa per maternità anticipata:
- certificazioni di idoneità specifica al lavoro;
- certificazioni di idoneità generica al lavoro;
- certificazioni per gravi deficit deambulatori ai fini di rilascio contrassegno sosta per invalidi;
- certificazioni inabilità temporanea o definitiva per ambulanti;
- certificazioni inabilità temporanea o definitiva per conducenti auto pubbliche;
- certificazioni ex lege 1204/71;
- certificazioni ex lege 300/70 art. 5 comma II;
- certificazioni ex lege 638/83 art. 5;
- certificazioni ex art. 32 D.P.R. 686/57;
- tenuta casellario sanitario per gli esercenti professioni o arti sanitarie ai sensi del T.U.L.S. 1265/34;

ATTIVITA' MEDICO LEGALI COLLEGIALI :

- declatorie per invalidità civile (sordomuti, ipovedenti, ciechi assoluti);
- certificazioni ex lege 104/92;
- certificazioni ex D.P.R. del 24/04/1994, (insegnanti d'appoggio);
- valutazioni sulla idoneità alla mansione specifica;
- dispensa dal servizio per motivi di salute ed incollocabilità ad ogni proficuo lavoro;
-valutazioni sui ricorsi ai giudizi di inidoneità espressi in sede monocratica sull'uso delle armi da fuoco.

Attività medico-legali

Le funzioni e le attività medico legali ( previste dalla Legge 23.2.1978 n. 833, dalla L.R. 29.12.1981 n. 53 e dalla L.R. 26.10.1982 n. 30) sono esercitate dall' Unità Operativa Autonoma di Medicina Legale dell'Azienda, ubicata preferibilmente nel distretto principale o dove l'Azienda ha la sede legale.
In considerazione delle esigenze della popolazione locale, della conformazione del territorio e della dotazione organica di personale, non disgiunto da un criterio di razionalizzazione delle risorse, il Responsabile dell'U.O.A. può organizzare l'erogazione dei servizi nei singoli Distretti, sentito anche il Responsabile del Distretto.
Le funzioni e le attività medico-legali possono essere esercitate a livello di ASL e/o a livello distrettuale, tenuto conto delle esigenze della popolazione locale, delle specifiche caratteristiche del territorio di competenza e della dotazione organica di personale.
OBIETTIVI
- Sviluppo della medicina legale, accelerando i tempi di risposta, periferizzando le procedure accertative e migliorando l'uso delle informazioni ai fini anche della impostazione di piani di prevenzione e riabilitazione;
- Sviluppo ed organizzazione della medicina necroscopica, anche mediante una propria attività necrosettoria, per un corretto rilevamento delle cause di morte in ottemperanza al vigente regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 285 del 10/9/90);
- Sviluppo come momento qualificante dell'attività da parte dell'Unità Operativa Autonoma di Medicina Legale dell'attività di consulenza tecnica a favore dell'Autorità Giudiziaria e degli Organi di Polizia Giudiziaria.
La reperibilità in materia medico legale per l'Autorità Giudiziaria deve essere garantita dalle ASL preferibilmente in modo diretto o, nei casi di carenza degli organici, attraverso convenzioni.
- Organizzazione della consulenza medico-legale anche in ambito di responsabilità professionale da parte delle ASL a supporto della medicina clinica attraverso la stipula di convenzioni per le Aziende Ospedaliere prive del Servizio di Medicina Legale.
- Individuazione delle funzioni, compiti e attività in materia di polizia mortuaria da attribuire ai Servizi di Medicina Legale e Igiene e Sanità Pubblica delle ASL, già attribuite dal DPR 285/90 al Coordinatore Sanitario della USL.
Le attività sovrazonali connesse alle Commissioni per le patenti speciali, collegio medico (ex art. 20 Legge 2.4.1968, n. 482) vengono svolte a livello provinciale.

La attività delle Commissioni per i ciechi civili e per l'accertamento del sordomutismo vengono esercitate a livello provinciale.

Le U.O.A. devono esplicare, sul territorio dell'Azienda, funzioni di vigilanza sulle professioni, professioni ausiliarie ed arti sanitarie in genere, per prevenire e contrastare i casi di abusivismo, per la tutela della salute pubblica e per il rispetto delle regole deontologiche delle varie attività. Quest'ultima attività dovrà essere sviluppata di concerto con gli Ordini ed i Collegi Professionali. Il personale, indicato dal responsabile dell'U.O.A., opererà inoltre all'interno delle specifiche Commissioni di vigilanza (deliberate dalle Aziende) per i compiti previsti ai sensi delle L.R. 5 e 55 del 1987 e degli artt. 193 e 194 del T.U.L.S.-R.D. n. 1265/1934.

Tutela sanitaria dell'attività sportiva

OBIETTIVI
- Miglioramento dello stato di salute e dell'efficienza fisica della popolazione mediante la diffusione di attività motorie organizzate;
- promozione dell'educazione sanitaria sportiva della popolazione, comprensiva dell'impiego dell'attività motoria controllata nelle azioni preventivo-terapeutiche contro il diabete, le malattie cardiovascolari, le sindromi depressive, e nella assistenza all'infanzia, ai soggetti nell'età evolutiva, ai soggetti senescenti, ai soggetti portatori di handicap, e nel trattamento collaterale dei tossicodipendenti;
- sviluppo degli accertamenti per l'idoneità alla pratica sportiva a favore degli sportivi "agonisti".
Il controllo sanitario per gli atleti che svolgono o intendono svolgere attività sportiva "non agonistica" ex D.M. 28/2/83, presenta frequenza annuale o per la categoria "agonistica", ex D.M. 18/2/82 frequenza annuale o biennale a seconda delle discipline sportive.
I controlli per la categoria "non agonisti" debbono venire eseguiti dal medico e/o dal pediatra di base, che richiede, nel caso di dubbio clinico, qualsiasi esame supplementare.
I controlli per la categoria "agonisti" debbono venire eseguiti di norma dalla ASL. Nei casi di impossibilità ricorrendo a supporti esterni sia di natura pubblica che privata, secondo quanto previsto dall'art. 17, legge regionale 22/85, modificata con legge regionale 33/87.
L'attività accertativa e certificativa finalizzata alla pratica sportiva agonistica viene effettuata secondo moduli organizzativi costituiti:
1 - dai servizi pubblici di medicina sportiva
2 - dai centri privati autorizzati
3 - dai singoli specialisti in medicina dello sport autorizzati a svolgere l'attività certificatoria in quanto operanti in locali adeguati.
Le tariffe pubbliche per il rilascio della certificazione sono quelle stabilite dalla Regione nel rispetto della vigente normativa in materia.
La Regione nel caso di strutture pubbliche e private definisce ed applica i criteri di accreditamento, in osservanza alle prescrizioni della legislazione di riordino del sistema sanitario; nel caso di singoli medici identifica, tramite specifici elenchi aperti, gli specialisti titolari della funzione.
Il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica è demandato alle figure professionali individuate all'art. 9 - 1° comma della L.R. 22/85 modificata dalla L.R. 33/87 operanti all'interno di studi medici, ambulatori, centri, in possesso di precisi requisiti di organizzazione, strutture ed attrezzatura in rapporto alla tipologia delle visite che intendono effettuare in base ai protocolli previsti dai DD.MM. 18/2/82 e 28/2/83.
Viene istituito il certificato regionale utilizzabile esclusivamente ed obbligatoriamente dai soggetti legittimati all'accertamento e al rilascio della certificazione di idoneità e non alla pratica sportiva agonistica dilettantistica.
Le certificazioni difformi dal modello predisposto dalla Regione non sono ritenute valide.
Viene istituita un'anagrafe degli specialisti legittimati al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica, assegnando ad ognuno un codice identificativo regionale.
Viene istituito presso la Regione un Comitato di controllo per la medicina dello sport composto da:
a) due rappresentanti della Regione (un funzionario ed un esperto scelto tra gli operatori dei servizi pubblici di medicina dello sport;
b) un rappresentante designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo regionale;
c) un rappresentante designato, su base regionale, dalla F.M.S.I.;
d) un rappresentante designato, su base regionale, dal C.O.N.I..
Tale Comitato, in aderenza alle direttive regionali, ha compiti di controllo e di vigilanza sulle attività svolte dalle strutture e/o dagli specialisti titolari della funzione, in materia di rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Fra i compiti di vigilanza e di controllo della componente medica del Comitato, va incluso anche il controllo della qualità dell'attività dei medici specialisti in medicina dello sport, da realizzarsi in termini di prestazioni effettuabili e prestazioni realmente effettuate nell'orario di attività.
Viene istituita la Banca dati regionale per la raccolta di tutti i dati anagrafici e sanitari di tutti gli atleti residenti nella Regione che praticano attività sportiva agonistica.
Viene istituito il libretto sanitario sportivo dell'atleta rilasciato e compilato dall'ASL di residenza.
Sullo stesso libretto il medico certificante l'idoneità e non alla pratica sportiva agonistica dovrà annotare:
a) la data della visita medica
b) l'esito finale della visita
c) lo sport praticato
d) il periodo di validità
e) la società sportiva di appartenenza
Nessuna visita può essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario.
Il libretto è ritirato da parte dello specialista che effettua la visita di idoneità alla pratica sportiva agonistica e restituito all'atleta al termine della medesima, completato dai dati previsti.
Il libretto sanitario sportivo, stampato su modello standard predisposto dalla Regione è strettamente personale.
Alla stampa del libretto sanitario sportivo provvede la Regione che si avvale per la distribuzione dell'ASL di residenza dell'atleta.
L'Istituto di Medicina dello Sport di Torino F.M.S.I. è individuato Centro di riferimento regionale per la medicina dello Sport in quanto, oltre alle indagini indicate dal D.M. 18/2/82, è in grado, per livello scientifico, esperienza, organizzazione, strumentario, personale specializzato, di affrontare adeguatamente:
- l'inquadramento di casi che comportano incertezze diagnostiche-valutative;
- la valutazione dell'idoneità di soggetti praticanti attività sportive a rischio elevato;
- l'esecuzione di tutti gli esami specialistici che possono venir richiesti, sia dai medici di medicina generale sia delle istituzioni incaricate degli accertamenti preventivi e periodici di legge.
PresentazioneTesto della legge regionaleALLEGATO A Gli strumentiALLEGATO B Aree di intervento sanitarioALLEGATO C Aree di intervento sanitario a rilievo socio-assistenzialeSchemi e tabellePag. seguente

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