Regione Piemonte Piano Sanitario della Regione Piemonte per il triennio 97-99
  Obiettivi operativi
  1. Osservatorio: la Giunta Regionale, con apposito provvedimento, costituisce un osservatorio regionale per la salute mentale cui concorrono Assessorato alla Sanità ed Assessorato all’Assistenza e che vede il coinvolgimento dell’Università, con il compito di monitorare l’offerta, la domanda e la spesa, attraverso la completa revisione dei flussi informativi e del sistema informativo psichiatrico, anche attraverso il supporto della psichiatria universitaria.
  2. Regolamentazione del rapporto di collaborazione tra dipartimento di salute mentale ed associazioni di familiari e di volontariato; a tal fine tutte le ASL impostano e regolamentano rapporti strutturati e periodici (conferenze) con tali associazioni.
  3. Avvio operativo dei dipartimenti di salute mentale: i Direttori Generali delle ASL nominano il Direttore del dipartimento di salute mentale scelto tra i responsabili delle unità modulari. Inoltre approvano il regolamento di attuazione del dipartimento di salute mentale entro 60 giorni dalla pubblicazione della Legge di PSR 1997/99. Al DSM viene attribuito un budget proporzionato alla necessità di garantire i livelli assistenziali così come previsto dalla vigenti normative:
  • assistenza ambulatoriale e domiciliare;
  • assistenza semiresidenziale;
  • ricoveri ospedalieri;
  • ricoveri in case di cura convenzionate;
  • inserimenti in strutture residenziali;
  • progetti terapeutici e riabilitativi individuali;
  • interventi economici specifici (assegno terapeutico, borse di lavoro ecc...)

Al budget devono essere attribuite le spese per l’erogazione diretta di servizi e per la mobilità extraziendale, per acquisto di beni e servizi o di prestazioni da privati, per consulenze e per altre funzioni specifiche. Le risorse economiche impegnate per i progetti di superamento degli ex OOPP, nonchè quelle derivate da mobilità conseguente alla riattribuzione delle competenze di spesa all’ASL di provenienza, fanno capo al budget del DSM.

Annualmente il Responsabile del DSM fornisce al Direttore generale apposita relazione circa la situazione del DSM. Sulla base di tale documento il Direttore generale trasmette all’Assessore alla Sanità, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione circa:

  • lo stato di attuazione del progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale":
  1. orario apertura del CSM;
  2. attivazione di CD e DH, e rispettivo orario;
  3. attivazione di SPDC o implementazione di posti in convenzione con case di cura;
  4. attivazione di strutture residenziali;
  5. numero di accessi effettuati presso le strutture pubbliche e private autorizzate presenti sul territorio, certificando il rispetto;
  • del possesso dell’autorizzazione;
  • del mantenimento degli standard strutturali ed organizzativi;
  • del numero dei posti letto autorizzati;
  • della tipologia degli ospiti;
  • della verifica da parte dei DSM inseriti rispetto ai progetti terapeutico-riabilitativi;
  • dell’esistenza delle convenzioni tra DSM e struttura;
  • della verifica da parte dei DSM inserenti del rispetto delle condizioni stabilite nelle convenzioni.

Nelle ASL in cui la popolazione residente supera del 75% l’indice previsto dal D.P.R. 7.4.1994 di 150.000 abitanti per modulo-tipo, sono istituiti 2 dipartimenti di salute mentale, ai quali vengono attribuite risorse in maniera da garantire omogenei livelli assistenziali. Per quanto riguarda l’ASL 5 di Collegno viene confermato quanto previsto dalla DGR n. 22-16018 del 20/1/1997, mentre per quanto riguarda l’ASL 13 di Novara viene confermato quanto previsto dalla DGR n. 75-16342 del 3/2/1997. Il coordinamento dei 2 dipartimenti viene garantito dal regolamento di attuazione dei dipartimenti stessi. Semestralmente viene relazionato all’Assessorato alla Sanità l’andamento sia in termini gestionali che organizzativi nonchè in termini di rapporto costo-benefici. Apposite convenzioni, da definirsi in sede di intesa di programma, regolano i rapporti tra ASL e ASO nel caso in cui il SPDC del dipartimento sia ubicato presso l’ASO. In caso di inadempimento, l’amministrazione regionale interviene attraverso il proprio potere sostitutivo per l’adozione del provvedimento necessario.

  1. Attività ambulatoriale: in ogni Azienda USL almeno un ambulatorio è in funzione fino alle ore 20 dei giorni feriali ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14, attraverso la razionalizzazione delle risorse esistenti. Per quanto riguarda le urgenze psichiatriche, la Giunta Regionale con apposito atto, ne definisce le modalità organizzative e di integrazione con l’attività del servizio di guardia medica, al fine di fornire adeguata risposta nelle ore non coperte dall’attività ambulatoriale. I DSM possono attivare progetti di assistenza domiciliare con caratteristiche di pronto intervento sulle 24 ore al fine di evitare ricoveri in SPDC e per favorire il superamento di situazioni critiche al domicilio dell’utenza.
  2. Attività semiresidenziale: ogni ASL attiva strutture semiresidenziali con rapporto non inferiore ad una ogni 100.000 abitanti e non superiore ad una ogni 40.000 abitanti. L’accessibilità in tali strutture viene garantita per almeno 6 giorni alla settimana. Tipologie diverse dal Centro Diurno e dal Day-hospital psichiatrico, quali i laboratori pre-professionali, da attivare anche in via sperimentale, vengono previste con apposito atto della Giunta regionale.
  3. Attività residenziale: il DSM si fa carico del bisogno di residenzialità dei pazienti psichiatrici. Come previsto dal DPR 7/4/94 non deve farsi carico della residenzialità di soggetti di competenza non psichiatrica o di soggetti con programmi assistenziali gestiti da servizi non psichiatrici ai quali deve garantire la consulenza e gli interventi necessari. Ogni ASL procede alla rivalutazione clinica dei pazienti ricoverati negli ex OOPP, di quelli ospitati in strutture residenziali a carico del FSN, nonchè dei pazienti psichiatrici ospitati in strutture residenziali a carico dei servizi sociali, al fine di una corretta attribuzione della competenza e della spesa. Le modalità di questo processo sono definite dalla DGR 118-7608 del 3.4.96. Costituisce obiettivo la realizzazione di una rete di strutture residenziali nel triennio 1996/98 costituita da almeno 1 posto letto ogni 5.000 abitanti, portando il numero dei posti letto dagli attuali 285 a 860. In sede di intesa di programma, i Direttori Generali delle ASL elaborano la pianificazione degli interventi tenendo conto delle seguenti variabili:
  • la correlazione di tali interventi con il superamento del residuo manicomiale la cui necessità di posti letto non rientra negli 860 previsti;
  • la programmazione dei finanziamenti per il secondo ed il terzo triennio dell’articolo 20 Legge 67/88;
  • la possibilità di ricorrere a risorse private per la ristrutturazione e/o la realizzazione di strutture residenziali (compresa la gestione alberghiera);
  • il passaggio graduale in tali strutture dei soggetti ancora ospitati in presidi impropri, che le commissioni di vigilanza devono verificare attentamente e con periodicità almeno trimestrale.

I necessari finanziamenti in conto capitale sono erogati in base ai tempi di fattibilità delle opere ed in base alle priorità che saranno individuate dalla Giunta Regionale. L’assistenza residenziale di supporto a progetti del DSM può essere fornita anche tramite Comunità Alloggio, Gruppi Appartamento, o altre soluzioni abitative che vengono definite con successivi provvedimenti amministrativi.

I DSM possono comunque attivare progetti terapeutici individuali o per piccoli nuclei avvalendosi anche del privato sociale, e utilizzando soluzioni abitative non previste in questo documento. Il controllo, la direzione di tali progetti, anche per quanto riguarda l’adeguatezza delle soluzioni abitative sono affidate direttamente al DSM che le attiva.

Per far fronte ai problemi residenziali nei centri urbani è possibile derogare allo stretto legame territoriale tra DSM e strutture residenziali.

  1. Attività ospedaliera: l’obiettivo nel triennio di validità del P.S.R. è quello di poter disporre di una rete ospedaliera per la psichiatria, destinata al trattamento della fase acuta (TSO e TSV), pari ad un posto letto ogni 10.000 abitanti. Il percorso per il raggiungimento dell’obiettivo si articola in fasi successive:
  • completamento della rete di SPDC: per l’ASL 6 è necessaria la realizzazione dell’SPDC con numero di posti letto non inferiore ad 11 (0,6 posti letto per 10.000 abitanti), per l’ASL 7 è necessaria la realizzazione dell’SPDC con numero di posti letto non inferiore a 12 (0,6 posti letto per 10.000 abitanti), per l’ASL 12 è prevista la costruzione del nuovo ospedale per cui continuerà a fare riferimento all’SPDC di Vercelli fino all’entrata in funzione di quello proprio;
  • raggiungimento del livello minimo di 0,6 posti letto per 10.000 abitanti: per l’ASL 2 e 3 non sono previsti incrementi del numero di posti letto in quanto la rete dei SPDC torinesi può considerarsi integrata tra le 4 ASL che insieme raggiungono un rapporto di 0,67 posti letto per 10.000 abitanti; per l’ASL 5 è previsto un numero complessivo di 20 posti letto tra i due SPDC (incremento di 2 posti letto nell’SPDC dell’Azienda Ospedaliera San Luigi di Orbassano); per l’ASL 8 è previsto un numero di 17 posti letto (incremento di 8 posti letto come ampliamento dell’attuale SPDC dell’Ospedale di Moncalieri ovvero come istituzione di un nuovo SPDC presso l’Ospedale di Chieri); per l’ASL 13 è in via di realizzazione il nuovo SPDC di Borgomanero che coprirà l’intero fabbisogno;
  • raggiungimento dello standard di 1 posto letto ogni 10.000 abitanti: questa fase viene realizzata dai Direttori Generali delle ASL attraverso 2 opzioni:
    • copertura del fabbisogno riconvertendo un numero di posti letto pari alla differenza tra fabbisogno ed esistente nell’ambito degli ospedali presidio di USL o nell’Azienda Ospedaliera situata nello stesso ambito territoriale;
    • copertura del fabbisogno utilizzando un numero di posti letto pari alla differenza tra fabbisogno ed esistente nell’ambito delle case di cura convenzionate (tendenzialmente nel territorio aziendale), stipulando appositi protocolli che garantiscano la continuità terapeutica nei confronti dei soggetti ricoverati direttamente dal dipartimento di salute mentale.

L’opzione b) può essere gestita per ambiti territoriali anche provinciali, sub-provinciali o comunali (per il comune di Torino).

Presso le Aziende Ospedaliere ove insiste il corso di laurea in medicina e chirurgia viene prevista l’attività di psichiatria di consultazione-liaison.

PresentazioneTesto della legge regionaleALLEGATO A Gli strumentiALLEGATO B Aree di intervento sanitarioALLEGATO C Aree di intervento sanitario a rilievo socio-assistenzialeSchemi e tabellePag. seguente

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